Legge Stanca

La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (detta anche legge Stanca) è una legge della Repubblica Italiana così detta dal promotore Lucio Stanca. Pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004, venne emanata per favorire e semplificare l'accessibilità agli strumenti informatici nei confronti dei

La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (detta anche legge Stanca) è una legge della Repubblica Italiana così detta dal promotore Lucio Stanca. Pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004, venne emanata per favorire e semplificare l'accessibilità agli strumenti informatici nei confronti dei

soggetti disabili.

Storia

Il nome fa riferimento al suo proponente, Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie nel Governo Berlusconi II, ma è il risultato di numerose proposte di legge sull'accessibilità presentate, anche nella legislatura precedente, da parlamentari di vari orientamenti politici.

La legge approvata all'unanimità dal Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004, ed è diventata operativa dopo oltre un anno tramite:

Il Decreto Attuativo del Presidente della Repubblica, 1º marzo 2005, n. 75;

Il Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici» che stabilisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine;

Il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili».

Il 16 settembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 marzo 2013 che aggiorna l'allegato A contenente i criteri e i metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità.

Soggetti destinatari della legge

I soggetti destinatari di tale legge, come specificato nell'art. 3 della legge, sono:

Le pubbliche amministrazioni;

Gli enti pubblici economici;

Le aziende private concessionarie di servizi pubblici;

Gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;

Le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;

Le aziende municipalizzate regionali;

Le aziende appaltatrici di servizi informatici.

Obbligo

L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Definizioni

La legge contiene le seguenti definizioni:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Stato della legge

Il Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005 contiene i «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici».

In particolare nell'allegato A («Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet») sono elencati i 22 requisiti di accessibilità che devono soddisfare i siti internet, che nel 2013 con l'aggiornamento dell'allegato A sono diventati 12.

Poiché la legge prescrive (art. 12, comma 2) che il relativo decreto (DM 8 luglio 2005) venga periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative internazionali e per l'acquisizione delle innovazioni tecnologiche intervenute in materia di accessibilità, e i requisiti facevano inizialmente riferimento alle WCAG 1.0, a seguito dell'emanazione delle WCAG 2.0 da parte dello stesso W3C e dell'invito esteso ai 27 paesi membri da parte della Commissione europea di adottare tali raccomandazioni, si è reso necessario costituire un gruppo di lavoro presso l'Osservatorio dell'accessibilità Web (Formez e DDIT) che ha predisposto la revisione dell'allegato A del citato decreto portando i requisiti da 22 a 12, revisione che è stata pubblicata come bozza ad aprile 2010 sul sito del Ministero. La proposta di adeguamento è stata notificata alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE ed è stata emanata sotto forma di decreto dal Ministro Profumo il 20 marzo 2013 e quindi trasmessa alla Corte dei Conti. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2013.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013 è stato pubblicato il comunicato della circolare n. 61/2013 riguardante i recenti obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di accessibilità e le modalità di redazione degli "Obiettivi di Accessibilità" (ex art. 9, comma 7, del decreto legge 179/2012).

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